Art. 10.
(Albo dei vigneti a DOCG e a DOC ed elenco delle vigne a IGT).

      1. I vigneti destinati a produrre vini a DOCG, a DOC e a IGT devono essere regolarmente dichiarati allo schedario delle superfici vitate ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente.
      2. Nell'ambito dello schedario viticolo di cui al comma 1, per ciascun vino a DO e a IGT, i rispettivi terreni vitati devono essere iscritti all'apposito albo dei vigneti per vini a DO o nell'apposito elenco delle vigne a IGT tenuti dalle competenti regioni o province autonome. Le regioni e le province autonome assicurano l'interscambio dei dati al fine di consentire la presentazione di un'unica domanda aziendale di iscrizione ai diversi albi o elenchi.
      3. Con l'iscrizione alla denominazione più restrittiva il vigneto è automaticamente iscritto a tutte le altre denominazioni o tipologie per ricaduta, salvo che nel disciplinare di produzione sia esplicitamente previsto il divieto di iscrizione per ricaduta.
      4. Con l'iscrizione all'elenco delle vigne a IGT di superficie meno estesa, il vigneto è automaticamente iscritto agli elenchi delle vigne a IGT di superficie più ampia, purché compatibile con la base ampelografica e con le rese.
      5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a

 

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DO e degli elenchi delle vigne a IGT di cui al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, all'accordo in data 25 luglio 2002 tra il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2002, e all'accordo 3 febbraio 2005 tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
      6. Gli albi dei vigneti a DO e gli elenchi delle vigne a IGT sono pubblici e i dati in essi contenuti sono messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di controllo competenti di cui all'articolo 11, comma 3.