1. I vigneti destinati a produrre vini a DOCG, a DOC e a IGT devono essere regolarmente dichiarati allo schedario delle superfici vitate ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente.
2. Nell'ambito dello schedario viticolo di cui al comma 1, per ciascun vino a DO e a IGT, i rispettivi terreni vitati devono essere iscritti all'apposito albo dei vigneti per vini a DO o nell'apposito elenco delle vigne a IGT tenuti dalle competenti regioni o province autonome. Le regioni e le province autonome assicurano l'interscambio dei dati al fine di consentire la presentazione di un'unica domanda aziendale di iscrizione ai diversi albi o elenchi.
3. Con l'iscrizione alla denominazione più restrittiva il vigneto è automaticamente iscritto a tutte le altre denominazioni o tipologie per ricaduta, salvo che nel disciplinare di produzione sia esplicitamente previsto il divieto di iscrizione per ricaduta.
4. Con l'iscrizione all'elenco delle vigne a IGT di superficie meno estesa, il vigneto è automaticamente iscritto agli elenchi delle vigne a IGT di superficie più ampia, purché compatibile con la base ampelografica e con le rese.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a